La legge garantisce il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
Sono previsti diversi diritti di accesso, con modalità e requisiti differenti a seconda del tipo di informazioni ricercate e dei motivi della richiesta:
- Accesso documentale (ex L. 241/90) collegato alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo;
- Accesso civico semplice
Richiesta, da parte di chiunque, di documenti e dati che la legge obbliga a pubblicare e che il Ministero non ha reso disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito web - Accesso civico generalizzato (FOIA)
Richiesta, da parte di chiunque, di documenti, dati e informazioni detenuti dal Ministero, ulteriori rispetto a ciò che è obbligatorio pubblicare per legge e non necessariamente legati a un interesse diretto, concreto e attuale da tutelare
Moduli:
Modulo accesso documenti amministrativi
Modulo accesso civico semplice e generalizzato
Per una maggiore consapevolezza del diritto di accesso, si pubblicano le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti al diritto di accesso" redatte dall'ANAC.