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Archivio di Stato di Foggia

Incarichi al personale

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, come previsto dall'Art. 18 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)

Art. 18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

In vigore dal 23/06/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2016 n. 97 Articolo 17

1. Fermo   restando   quanto   previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi  conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con  l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni  incarico. 

Inoltre, l'Art. 54 del CCNL Funzioni Centrali (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) tratta principalmente l'attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità al personale, soprattutto dell'area degli assistenti, che comportano l'assunzione di compiti superiori, prevedendo un'indennità e la gestione di tali incarichi tramite procedure selettive (interpelli), con l'obiettivo di valorizzare le competenze e responsabilità maggiori, stabilendo anche meccanismi per la retribuzione di posizione in caso di passaggio a nuovi incarichi

Art. 54 CCNL 2021-2024 - Indennità di specifiche responsabilità  

1. Le amministrazioni possono attribuire al  personale  dell'area degli assistenti compiti che, pur rientrando nelle  funzioni  proprie dell'area di  appartenenza,  comportano  l'assunzione  di  specifiche responsabilità. In tale ipotesi, previa  contrattazione  integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva  integrativa:  soggetti, livelli e materie), comma 6, lettera x), è possibile  riconoscere  a tale   personale   un'indennità   di   specifiche   responsabilità, accessoria, il cui importo, non superiore a euro 1.000  annui  lordi, viene definito tenendo conto del livello  di  responsabilità,  della complessità delle  competenze  attribuite,  dalla  specializzazione richiesta dai compiti affidati.  

2. Al finanziamento dell'indennità di cui al  presente  articolo si provvede  con  le  risorse  di  cui  all'art.  49  (Fondo  risorse decentrate: costituzione). 



Ultimo aggiornamento: 31/12/2025